IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, che detta, per  le  regioni  a
statuto ordinario, «Disposizioni in materia di citta'  metropolitane,
province, unioni e fusioni di comuni al  fine  di  adeguare  il  loro
ordinamento  ai  principi  di  sussidiarieta',   differenziazione   e
adeguatezza» e, in particolare, l'art. 1, comma 89,  che  prevede  il
riordino delle funzioni non fondamentali delle province; 
  Viste  le  leggi  regionali  di   riordino   delle   funzioni   non
fondamentali emanate in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56; 
  Visto l'art. 1, comma 947, della legge 28  dicembre  2015,  n.  208
(legge di stabilita' 2016), come modificato dall'art. 1,  comma  562,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che  «ai  fini
del completamento del  processo  di  riordino  delle  funzioni  delle
province, (...), le funzioni relative all'assistenza per  l'autonomia
e la comunicazione personale degli alunni con disabilita'  fisiche  o
sensoriali, di cui all'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e relative alle  esigenze  di  cui  all'art.  139,  comma  1,
lettera c), del decreto legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  sono
attribuite alle regioni a decorrere dal 1º gennaio 2016, fatte  salve
le disposizioni legislative regionali che  alla  predetta  data  gia'
prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle province,  alle
citta' metropolitane o ai comuni, anche in forma associata. (...)»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021», e, in particolare, l'art.  1,
commi 561 e 562; 
  Visto l'art. 1, comma 561, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai
sensi del quale l'autorizzazione di spesa di cui  all'art.  1,  comma
70, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a 75 milioni  di  euro
per l'anno 2018, e' incrementata di 25 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni 2019, 2020 e 2021; 
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in  particolare,  l'art.  8
concernente l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del  Ministero
dell'istruzione; 
  Considerato  che  nello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'istruzione, per l'esercizio finanziario 2021, e'  iscritto,  nel
capitolo 2836, il «Fondo da assegnare alle regioni  per  fronteggiare
le spese relative all'assistenza per l'autonomia e  la  comunicazione
personale degli alunni con disabilita' fisiche o sensoriali», con  lo
stanziamento di 100 milioni di euro e che, ai  sensi  del  richiamato
art. 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 «con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro
delegato per gli affari regionali e le autonomie locali, di  concerto
con il Ministro delegato per la famiglia e  le  disabilita',  con  il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e   con   il   Ministro
dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata (...), si
provvede al riparto del contributo (...) tra  gli  enti  territoriali
interessati (...)»; 
  Vista la nota del Ministero dell'istruzione prot. n.  19595  del  6
maggio 2021, con la quale  sono  stati  individuati  gli  alunni  con
disabilita' iscritti nell'anno  scolastico  2020/2021,  distinti  per
grado di istruzione e per provincia; 
  Ritenuto di dover procedere al riparto del  contributo  per  l'anno
2021 in base al numero  degli  studenti  con  disabilita'  fisiche  o
sensoriali  presenti  nelle  scuole  secondarie  superiori  nell'anno
scolastico 2020/2021; 
  Visto il documento repertorio  atti  n.  65  del  17  giugno  2021,
recante l'esito della seduta in pari data della Conferenza unificata,
dal quale risulta che nella seduta stessa e' stata sancita l'intesa; 
  Su proposta del Ministro per gli affari regionali e  le  autonomie,
di concerto con il Ministro  per  le  disabilita',  con  il  Ministro
dell'istruzione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e  con
il Ministro dell'interno; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il contributo di 100 milioni di euro, per l'anno 2021, di cui al
«Fondo da assegnare alle regioni per fronteggiare le  spese  relative
all'assistenza per l'autonomia e  la  comunicazione  personale  degli
alunni con disabilita' fisiche o sensoriali», iscritto nello stato di
previsione del Ministero dell'istruzione, capitolo 2836, ripartito ai
sensi dell'art. 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e
successive modificazioni, e' erogato a favore delle regioni a statuto
ordinario, che provvedono ad attribuirlo alle province e alle  citta'
metropolitane che  esercitano  effettivamente  le  funzioni  relative
all'assistenza per l'autonomia e  la  comunicazione  personale  degli
alunni con disabilita' fisiche o sensoriali di cui all'art. 13, comma
3,  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104.  Tale  contributo,  da
considerarsi integrativo rispetto alla copertura finanziaria prevista
nelle disposizioni regionali attinenti alle funzioni non fondamentali
delle  province  e  citta'  metropolitane,  e'   ripartito,   secondo
l'allegato A), che forma parte integrante del presente provvedimento. 
  2.  Qualora  le  funzioni  di  assistenza  per  l'autonomia  e   la
comunicazione  personale  degli  alunni  con  disabilita'  fisiche  o
sensoriali  siano  svolte,  a  seguito  di  specifiche   disposizioni
legislative regionali, da soggetti diversi  dalle  province  e  dalle
citta' metropolitane, la quota  del  contributo  e'  attribuita  alla
regione,  che  stabilira'  le  modalita'  di  riparto  tra  gli  enti
interessati. 
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 23 novembre 2021 
 
                            Il Presidente 
                     del Consiglio dei ministri 
                               Draghi 
 
                     Il Ministro per gli affari 
                      regionali e le autonomie 
                               Gelmini 
 
                   Il Ministro per le disabilita' 
                               Stefani 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                              Lamorgese 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Franco 
 
                     Il Ministro dell'istruzione 
                               Bianchi 
 

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2021 
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affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 3043